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C. 22/11/2002 n. 148911.5 Il quarto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 10% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile: - le imprese individuali il cui titolare sia donna; - le società di persone e le cooperative in cui i soci siano tutte donne; - le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne. 11.6 Il quinto criterio opera in termini di una maggiorazione pari al 5% di ognuno dei primi tre criteri nazionali e del punteggio derivante dagli eventuali criteri di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, qualora ricorrano entrambe o una sola delle seguenti condizioni a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime b) il programma, o parte di esso, è destinato ad investimenti in hardware, software e servizi reali finalizzati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa richiedente, attraverso la gestione telematica delle transazioni ivi compresa la fase del pagamento. Con riferimento alla lettera a) si precisa che ai fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione del 5%, l'impresa deve aver aderito, ovvero aderire entro l'anno a regime, ad una delle seguenti tipologie di certificazione: - certificazioni di qualità secondo le metodologie UNI EN ISO 9000; - certificazioni ambientali EMAS e UNI EN ISO 14000; -certificazioni del sistema ECOLABEL; -certificazioni specifiche di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli organismi di Certificazione); -attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG); Per le imprese agricole la suddetta maggiorazione opera, inoltre, in caso di iscrizione entro l'anno a regime nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura 11.7 I criteri di priorità regionali possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento, dalle Regioni e dalle Province autonome che dispongano l'integrazione delle risorse statali con propri fondi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo. A tal fine, ciascuna Regione o Provincia autonoma indica particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche, considerate prioritarie per lo sviluppo, assegnando per ciascuna area e ciascun settore di attività un punteggio intero da zero a dieci da attribuire ai programmi inseriti nelle graduatorie regionali di pertinenza. Ai fini di cui sopra: - le aree del territorio sono individuate con riferimento ai codici comune ISTAT; - le attività economiche sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Per i programmi di investimento relativi ad unità locali che insistono su comuni diversi si applicano i criteri indicati al punto 6.5. Ai programmi di investimento relativi allo svolgimento, nella medesima unità locale, di attività riconducibili a diversi codici della suddetta classificazione ISTAT, viene assegnato il punteggio relativo all'attività prevalente individuata secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3. Come già indicato nelle premesse alla presente Circolare, i criteri di priorità eventualmente individuati sono comunicati dalle Regioni e Province autonome al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, insieme alla comunicazione degli stanziamenti assegnati, e resi noti dal Ministero medesimo. 11.8 Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna domanda è ottenuto: 1) incrementando, qualora ricorrano le condizioni previste, i primi tre criteri nazionali e gli eventuali criteri di priorità regionale delle maggiorazioni percentuali previste ai punti 11.5 e 11.6; 2) normalizzando tramite la formula di cui al punto 3) dell'Appendice i valori, eventualmente incrementati come sopra previsto, assunti dai primi tre criteri nazionali e dagli eventuali criteri di priorità regionale; 3) sommando algebricamente i suddetti valori normalizzati. 11.9 L'Amministrazione competente sottopone a verifica a consuntivo il valore dei criteri soggetti a scostamento al fine di rilevare gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo criterio subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate (si veda successivo punto 14.1). Ai fini della suddetta verifica si precisa che: -gli scostamenti da considerare sono quelli tra i criteri rilevati nell'esercizio a regime come definito al punto 13.3 e quelli posti a base per la formazione delle graduatorie; - i criteri soggetti a scostamento sono i primi tre indicatori nazionali ed i criteri di priorità regionale; -i criteri di priorità regionale sono soggetti a scostamenti qualora, in caso di programmi relativi allo svolgimento di diverse attività economiche per i quali siano attribuiti diversi punteggi (si veda precedente punto 11.7), la prevalenza degli investimenti prevista e che ha determinato l'assegnazione del relativo punteggio, non venga mantenuta ad ultimazione del programma; - detti criteri sono altresì soggetti a scostamenti qualora l'impresa cambi ubicazione rispetto a quella prevista (si veda punto 6.5) e la nuova ubicazione comporti un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato per la formazione delle graduatorie; - si rammenta a tale proposito che il cambiamento dell'ubicazione al di fuori della Regione o della Provincia Autonoma nella cui graduatoria è inserita la domanda comporta la revoca delle agevolazioni; -qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri quarto e quinto, lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo; per il calcolo dello scostamento medio si calcola la somma dei soli scostamenti in diminuzione e la si divide per quattro (numero dei criteri suscettibili di scostamento); - in mancanza dei criteri di priorità regionale detta somma si divide per tre; - l'investimento complessivo da considerare al denominatore dei primi due indicatori è il minore tra quello ammesso in fase di concessione e quello ammesso in via definitiva dopo l'ultimazione del programma. 12 - Riconferma delle domande 12.1 Le domande ritenute ammissibili ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, possono essere inserite per una sola volta nel bando immediatamente successivo al fine di mantenere invariata la data di decorrenza delle spese ammissibili del programma originario purchè non vengano modificati i dati tecnici ed economico-finanziari e gli elementi che hanno determinato il valore degli indicatori di cui ai punti 11 e seguenti. A tal fine l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione competente, negli stessi termini per la presentazione delle domande fissati per il bando successivo e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, espressa richiesta di inserimento redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 7, dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1, del DPR 314 del 28 luglio 2000. Le precedenti modalità si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alle richieste delle imprese, a condizione che queste ultime dichiarino di rinunciare o di aver rinunciato formalmente ai contributi parziali concessi e non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione a fronte dei contributi medesimi. 13 - Erogazioni e documentazione finale di spesa 13.1 Le erogazioni dei contributi sono effettuate in due quote dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria e, limitatamente alla seconda quota, anche della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 13.3. La prima quota è resa disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie; la seconda quota è resa disponibile trascorsi 6 mesi dalla suddetta data di pubblicazione per i programmi di investimento con durata fino a 12 mesi, ovvero trascorsi 12 mesi dalla medesima data per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione completa di tutti gli elementi previsti. 13.2 L'erogazione della prima quota, pari al 30% del contributo concesso, può essere richiesta dall'impresa dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi. Con la richiesta di erogazione di cui all'Allegato n. 8 l'impresa dichiara l'importo delle spese sostenute alla data cui si riferisce lo stato di avanzamento del programma di investimenti e allega il certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa; tale ultimo documento non è richiesto nel caso di impresa individuale non ancora iscritta al Registro delle imprese. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa. Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, tale quota si intende realizzata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) sia stata fatturata la quota corrispondente al 30% del valore dei beni, al netto di IVA e altre imposte e tasse, alla società di leasing; 2) l'impresa abbia corrisposto canoni per un importo pari al 30% del contributo concesso in relazione ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria. La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione; in tal caso alla richiesta deve essere allegata apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 e del Decreto legislativo n. 175/1995, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo Decreto legislativo n. 385/1993. La seconda quota, pari al 70% del contributo concesso, fermo restando quanto indicato al successivo punto 13.5, è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa. Ciò premesso, si precisa che: - la "data di ultimazione" dell'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa; - la data di "entrata a regime" dell'iniziativa rappresenta il momento in cui gli investimenti oggetto del programma e tutti gli altri fattori "produttivi" sono in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento al numero di occupati; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del programma; -l'esercizio "a regime" è il primo anno solare intero successivo alla data di entrata a regime. 13.4 Ai fini dell'erogazione della seconda quota, entro quattro mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del Decreto di concessione, entro quattro mesi da quest'ultima data, l'impresa presenta una richiesta di erogazione, da rendersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10, contenente l'elenco dettagliato delle fatture ed attestante in particolare: |
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